Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla Formazione Sicurezza sul Lavoro

Nuovo Accordo Stato-Regioni Formazione Sicurezza sul Lavoro

Tabella dei Contenuti

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in Sicurezza sul Lavoro, approvato il 17 aprile 2025 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato firmato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Si tratta di un Accordo Quadro che unifica e aggiorna i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, che vengono ora abrogati e unificati. L’obiettivo principale è individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Contesto del Nuovo Accordo Stato-Regioni Sicurezza sul Lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 regolamenta vari ambiti di formazione, tra cui quella per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP e ASPP, e per specifiche categorie come gli operatori di attrezzature da lavoro e i lavoratori in spazi confinati.

Le tempistiche prevedono che il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione ufficiale, con una fase transitoria che concederà alcune proroghe per l’adeguamento. Le aziende dovranno quindi aggiornarsi e saranno sanzionate in caso di mancata o non conforme formazione.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Soggetti Formatori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni amplia le possibilità per diversi soggetti di erogare la formazione.

Chi può erogare la formazione?

I soggetti formatori che possono organizzare corsi di sicurezza sul lavoro sono suddivisi in tre categorie principali:

    • istituzionali (come enti pubblici);
    • accreditati (soggetti che hanno l’autorizzazione ufficiale per farlo)*;
    • altri soggetti, tra cui:
      • fondi interprofessionali di settore;
      • organismi paritetici;
      • associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale (che devono rispettare determinati requisiti).

*Requisiti per i soggetti formatori accreditati: questi soggetti, oltre ad avere l’accreditamento regionale per la formazione, devono aver almeno maturato almeno 3 anni di esperienza documentata in materia di formazione per la sicurezza sul lavoro. Tranne per corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti dove basta solo l’accreditamento regionale senza la necessità di esperienza triennale.

Quali sono i requisiti per le associazioni sindacali?

Per diventare soggetti formatori, le associazioni sindacali verranno valutate complessivamente in base ai seguenti criteri:

  • presenza di sedi in almeno metà delle province italiane (nord, centro, sud e isole);
  • consistenza numerica degli iscritti;
  • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli firmati per mera adesione.

Organismi paritetici e associazioni sindacali

Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali possono fare formazione in due modi:

  • direttamente;
  • tramite enti o strutture collegate a loro, ma solo se queste strutture sono realmente controllate da loro (cioè se la struttura formativa è di loro esclusiva proprietà oppure ne hanno il controllo prevalente).

I datori di lavoro possono formare i propri dipendenti?

, ora le aziende possono organizzare direttamente i corsi di formazione per i loro lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo così il ruolo di soggetti formatori.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Organizzazione Corsi

Il nuovo Accordo punta a una maggiore qualità e tracciabilità della formazione, richiedendo documentazione più dettagliata e un controllo più rigoroso sulla frequenza e sulla verifica finale.

Obbligo del “Progetto Formativo”

Per ogni corso dovrà essere predisposto un documento progettuale che ne descrive:

  • Specifiche didattiche
    • Obiettivi e risultati attesi
    • Articolazione oraria delle unità didattiche
    • Contenuti e argomenti trattati in ogni unità
  • Specifiche di realizzazione
    • Strategia formativa e metodologie didattiche adottate
    • Materiale didattico e strumenti di supporto
    • Azioni di tutoraggio previste
  • Specifiche di controllo e verifica
    • Modalità di valutazione della qualità formativa (es. questionari di gradimento)
    • Modalità e criteri di verifica e valutazione dell’apprendimento (intermedia e finale)

Limite massimo dei partecipanti

  • Massimo 30 partecipanti per corso (prima erano 35).
  • Durante attività pratiche: rapporto 1 istruttore ogni 6 allievi.

Registro presenze

Ogni corso dovrà avere un registro delle presenze, cartaceo o elettronico.

Frequenza minima obbligatoria

La frequenza minima per poter accedere alla verifica finale e ottenere l’attestato è del 90% delle ore complessive.

Verbale delle verifiche finali

Deve essere redatto un verbale delle verifiche finali (cartaceo o elettronico) con:

  • Dati identificativi del soggetto formatore/erogatore.
  • Dati del corso (tipo e durata del modulo/i).
  • Elenco degli ammessi alla verifica e relativi esiti.
  • Luogo e data della verifica.
  • Firma del responsabile del progetto formativo.
  • Esiti documentati della prova finale (se la verifica finale consiste in un colloquio, dovranno essere riportati gli argomenti trattati).

Rilascio e validità degli attestati

Al termine di ogni corso di formazione, sia base che di aggiornamento, i partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore previste e superato la verifica finale di apprendimento riceveranno un attestato di partecipazione.

L’attestato dovrà contenere:

  • Denominazione del soggetto formatore.
  • Dati anagrafici del partecipante (nome, cognome, codice fiscale).
  • Tipologia di corso con il riferimento normativo e la durata.
  • Modalità di erogazione del corso.
  • Firma del legale rappresentante del soggetto formatore (preferibilmente in formato digitale).
  • Data e luogo di erogazione.

Gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.

Modalità di erogazione dei corsi di formazione

Sono previste 4 modalità di erogazione della formazione:

  • presenza fisica;
  • videoconferenza sincrona;
  • e-learning;
  • modalità mista.
L’Accordo fornisce precise indicazioni sulle modalità di erogazione sia della formazione in videoconferenza sincrona sia di quella in e-learning.

Fascicolo del corso

Il fascicolo del corso è un documento (cartaceo o elettronico) che ogni soggetto formatore deve conservare, per almeno 10 anni, per ogni corso di formazione e aggiornamento e deve contenere una serie di documenti essenziali per la tracciabilità e la validità della formazione e dovrà includere:

  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • registro delle presenze con le relative firme;
  • elenco dei docenti con le firme;
  • progetto formativo;
  • programma del corso;
  • verbale di verifica finale.

Organizzazione dei corsi per lavoratori, preposti e dirigenti

I datori di lavoro hanno la possibilità di organizzare i corsi di formazione direttamente per i propri lavoratori, preposti e dirigenti. In questo caso, il datore di lavoro diventa a tutti gli effetti il soggetto formatore e si assume tutti gli obblighi organizzativi previsti (contenuti, durata, attestati, verifiche, ecc.).

Se non è il datore di lavoro a organizzare il corso, allora l’ente formatore deve rientrare in una delle categorie previste dal nuovo Accordo 2025 e citate precedentemente.

Se è il datore di lavoro a organizzare il corso, prima di attivarlo, deve:

  • chiedere collaborazione agli organismi paritetici (se esistono nel settore e sul territorio);
  • aspettare una risposta entro 15 giorni.

Se rispondono, bisogna tenere conto delle loro indicazioni, anche se non saranno loro a erogare direttamente il corso. Se non rispondono entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente all’organizzazione della formazione.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione Lavoratori

I contenuti e la durata della formazione generale e specifica per i lavoratori non cambiano rispetto a quanto stabilito nell’Accordo precedente, quello del 21 dicembre 2011. Le modifiche introdotte non alterano la struttura e le durate dei corsi previsti dal precedente accordo, ma introducono una certa flessibilità nell’erogazione dei corsi in modalità digitale per alcune categorie di rischio e per i corsi di aggiornamento. Per cui riepilogando:

Formazione generale e specifica

La durata della formazione generale rimane di minimo 4 ore, così come quella specifica, che resta invariata con 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio alto.

L’aggiornamento rimane ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore (tranne per la formazione generale che non prevede aggiornamento).

Verifica dell'apprendimento

  • test con almeno 30 domande e almeno 3 risposte alternative;
  • l’esito è considerato positivo con almeno il 70% di risposte corrette.

Modalità di erogazione

La formazione sulla sicurezza può essere svolta anche in modalità e-learning solo per:

  • corso di formazione generale;
  • corso di formazione specifica per il rischio basso;
  • corso di aggiornamento.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione Preposti

Le novità sulla formazione dei preposti mirano a garantire una formazione più completa e aggiornata per queste figure, di seguito le principali novità.

Accessibilità al corso per preposti

Il corso integrativo per preposti è accessibile solo dopo aver frequentato la formazione generale e specifica per lavoratori, come già stabilito dall’Accordo del 2011.

Durata, struttura del corso e modalità di formazione

Il corso di formazione per preposti dovrà svilupparsi in quattro moduli:

  • giuridico normativo;
  • gestione e organizzazione della sicurezza;
  • valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione delle attività da parte dei lavoratori;
  • comunicazione e informazione.

La durata minima del corso è di 12 ore (contro le 8 ore previste dall’Accordo del 2011).

Non è prevista la possibilità di erogare la formazione (base e di aggiornamento) in modalità e-learning.

Verifica di apprendimento

  • test con almeno 30 domande e almeno 3 risposte alternative;
  • l’esito è considerato positivo con almeno il 70% di risposte corrette.

Corso di aggiornamento

L’aggiornamento per i preposti dovrà essere svolto ogni 2 anni e avrà una durata minima di 6 ore.
Anche i corsi di aggiornamento prevedono una verifica finale con:

  • test con almeno 10 domande e almeno 3 risposte alternative;
  • l’esito è considerato positivo con almeno il 70% di risposte corrette.

I preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da più di 2 anni dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione Dirigenti

Sono stati introdotti cambiamenti per aggiornare le disposizioni con le necessità e le specifiche dei cantieri, ma anche per semplificare e rendere più accessibile la formazione per i dirigenti. Di seguito le principali novità.

Riduzione della durata del corso base

Il corso di formazione per dirigenti si riduce da 16 ore a 12 ore.

Modulo aggiuntivo per cantieri

Per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, viene introdotto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

Aggiornamenti quinquennali

La periodicità per gli aggiornamenti resta invariata e rimane ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.

Modalità e-learning

La formazione, sia quella di base che quella di aggiornamento, può essere svolta in e-learning.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione Datore di Lavoro

Il nuovo Accordo introduce l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, in modo che siano adeguatamente preparati in termini di normativa e gestione della sicurezza sul lavoro, inclusi gli aspetti specifici legati alla gestione dei cantieri.

Corso di formazione base per datori di lavoro

Il corso di formazione base per datori di lavoro ha una durata di 16 ore ed è strutturato in due moduli:

  • modulo giuridico normativo;
  • modulo di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro.

Modulo aggiuntivo "Cantieri" per datori di lavoro nelle Imprese Affidatarie nei Cantieri (6 ore)

Il modulo aggiuntivo “Cantieri” è per datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, avrà una durata di 6 ore e i contenuti formativi sono uguali a quelli previsti per i dirigenti.

Scadenza per la formazione

I datori di lavoro dovranno completare la formazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.

Aggiornamento della formazione

È previsto un aggiornamento ogni 5 anni con una durata minima di 6 ore.

Modalità di formazione

La formazione, sia quella base che gli aggiornamenti, può essere svolta anche in modalità e-learning.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione DL SPP

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha introdotto alcune novità significative per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (DL SPP).

Modulo comune

Il datore di lavoro, dopo aver completato il corso base per datore di lavoro, deve frequentare un modulo comune di 8 ore (valido per tutti i settori). Questo modulo include anche un’esercitazione pratica per la predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) riferito al settore ATECO di appartenenza.

Moduli tecnici-integrativi settoriali

Il datore di lavoro dopodiché dovrà seguire ulteriori moduli tecnici-integrativi specifici per alcuni settori:

  • modulo integrativo 1: agricoltura, silvicoltura, zootecnia (16 ore);
  • modulo integrativo 2: pesca (12 ore);
  • modulo integrativo 3: costruzioni (16 ore);
  • modulo integrativo 4: chimico e petrolchimico (16 ore).

Formazione base

La formazione base per DL SPP non può essere erogata in modalità e-learning, ma è necessaria una partecipazione in aula.

Aggiornamento

Gli aggiornamenti, che possono essere erogati anche in modalità e-learning, per il DL SPP sono previsti ogni 5 anni con una durata minima di 8 ore.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione ASPP e RSPP

Per quanto riguarda la formazione RSPP e ASPP viene mantenuta la struttura formativa dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, cioè la struttura in 3 moduli: A e B valido per tutti, C solo per i responsabili. Anche l’aggiornamento rimane invariato: 40 ore ogni 5 anni (RSPP) e 20 ore ogni 5 anni (ASPP).

Vengono però apportate alcune modifiche per quanto riguarda:

  • modulo B: le specializzazioni passano da 4 a 5, infatti la pesca è stata scorporata da agricoltura e silvicoltura; in aggiunta il settore estrazione minerali da cave e miniere è stato tolto dalle costruzioni.
  • aggiornamento e validità: viene chiarito che se un RSPP, un ASPP o un Coordinatore non svolge l’aggiornamento nei 5 anni previsti, non perde il credito formativo ottenuto con i corsi abilitanti (moduli A, B, C). Questo significa che non dovrà rifare da capo la formazione, a patto che completi l’aggiornamento entro 10 anni. Tuttavia, per poter esercitare il ruolo, è obbligatorio dimostrare di aver svolto le ore di aggiornamento richieste (40 per RSPP, 20 per ASPP) nei 5 anni precedenti all’incarico. Se l’aggiornamento non è stato fatto, si deve recuperare prima di accettare un nuovo incarico.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati

Una delle novità più significative riguarda la formazione degli addetti che operano in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento, dove il nuovo Accordo stabilisce:

Durata e struttura del corso

  • La durata minima del corso è di 12 ore.
  • Il corso si suddivide in 4 ore di formazione giuridico-tecnica e 8 ore di formazione pratica.
  • Gli argomenti trattati nella parte pratica comprendono: procedure di emergenza (incendi, esplosioni, anossia, gas tossici, recupero infortunato); uso dei dispositivi e strumentazioni come dispositivi di protezione individuali, apparecchi per la protezione delle vie respiratorie (APVR), imbracature di sicurezza, tripodi, rilevatori di gas e misuratori di esplosività; sistemi di segnalazione e comunicazione.

Modalità di erogazione e aggiornamento

  • La formazione deve essere svolta esclusivamente in presenza.
  • L’aggiornamento della formazione deve avvenire ogni 5 anni con una durata minima di 4 ore, sempre in presenza.

Riconoscimento della formazione precedente

Se la formazione precedente è conforme ai nuovi requisiti, viene riconosciuta. In caso contrario, è necessario frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo entro 12 mesi dall’entrata in vigore.

Requisiti dei docenti

  • I docenti del modulo giuridico-tecnico devono essere qualificati secondo il D.I. 6/3/13 e con esperienza professionale di almeno 3 anni nel settore.
  • I docenti del modulo pratico devono avere esperienza pratica nel settore dei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, sempre con almeno 3 anni di esperienza.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Formazione per l'Abilitazione degli Operatori per le Attrezzature

Per quanto riguarda la formazione per l’uso delle attrezzature di lavoro, non ci sono modifiche sostanziali, ma vengono introdotte alcune novità.

  • Viene chiarito che l’abilitazione all’uso di un’attrezzatura non basta da sola: serve anche che il datore di lavoro garantisca formazione, informazione e addestramento sui rischi specifici aziendali e sulle procedure operative interne.
  • Sono stati introdotti nuovi corsi obbligatori per:

    • carro raccoglifrutta (CRF) – 4 ore di teoria + 4 ore di pratica;

    • caricatori per la movimentazione materiali (CMM) – 4 ore di teoria + 4 ore di pratica;

    • carriponte / gru a cavalletto – 4 ore di teoria + 6-7 ore di pratica, a seconda del tipo di comando (cabina o radiocomando).

  • Questi nuovi corsi devono essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo. Se un corso su queste attrezzature è già stato svolto prima del nuovo Accordo, ed è conforme nei contenuti, viene riconosciuto.

  • Rimane invariata la scadenza ogni 5 dell’aggiornamento, con almeno 4 ore pratiche.

Nuovo Accordo Stato-Regioni: Novità Svolgimento della Verifica degli Apprendimenti

Le novità relative alla verifica degli apprendimenti sono state introdotte per garantire che i partecipanti acquisiscano effettivamente le competenze necessarie per lavorare in sicurezza, tenendo conto delle diverse tipologie di corsi e degli apprendimenti pratici richiesti.

Corsi base (lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro)

  • Il test finale deve essere composto da almeno 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative.
  • L’esito è considerato positivo con almeno il 70% di risposte corrette.
  • In alcuni casi, in alternativa al test a domande, è possibile sottoporre il discente a un colloquio.

Corso di aggiornamento

  • Il test finale deve essere composto da almeno 10 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative.
  • L’esito è considerato positivo con almeno il 70% di risposte corrette.

Altri corsi (RSPP, DL SPP, spazi confinati, attrezzature)

Il nuovo Accordo specifica che le modalità di verifica degli apprendimenti possono includere simulazioni, prove pratiche e colloqui, a seconda del tipo di corso e delle esigenze formative specifiche.

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